Il TAR del Lazio, sezione I ter, visto il ricorso di WWF, LAV, LAC, ENPA e LIPU, con ordinanza dell'11 novembre 2010, depositata il 12 novembre 2010, ha sospeso il calendario venatorio della Regione Lazio per la stagione venatoria 2010-2011. Il TAR ha ribadito che la tutela della fauna è competenza esclusiva dello Stato; le Regioni possono solo incrementare e non diminuire il grado di tutela; i pareri resi dall'ISPRA possono essere disattesi solo con osservazioni motivate, che mancano nel caso specifico. Ha inoltre osservato che le dissonanze tra il calendario venatorio ed il parere dell'ISPRA non sono rilevanti al fine della sospensione cautelare per quanto riguarda le date di apertura, essendo le date ormai trascorse, mentre sono rilevanti le dissonanze relative alle date di chiusura, per cui si impone il riesame del calendario venatorio per le date di chiusura con adeguato supporto motivazionale, in difetto di che l'attività venatoria si dovrà ritenere non consentita nei periodi compresi tra le date di chiusura indicate dall'ISPRA e quelle previste nel calendario.
Fonte: Lac newsletter del 12 novembre 2010
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