IL TAR Lombardia conferma che anche un solo episodio accertato è "assunzione occasionele di stupefacenti"
Il Decreto Min. Sanità 28 aprile 1998 che concerne i requisiti psicofisici per il rilascio di tale licenza, annovera - tra le (non molte) cause ostative- proprio l'assunzione di stupefacenti, recitando:
"Costituisce altresi' causa di non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci".
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è così pronunciato con sentenza n. 197 depositata il 18 gennaio scorso, decidendo sul ricorso di C.F. , a cui la Questura di Milano aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia nel novembre 2003, essendo stato trovato in possesso di cocaina ed avendo egli dichiarata di averla assunta "per la prima volta".
Il testo integrale della sentenza:
Secondo la Lega Abolizione Caccia la normativa attuale è ancora carente, mancando tuttora anche un espresso divieto di bere alcolici mentre ci si trova a caccia, anche se la propensione all'abuso di alcol sarebbe un'altra causa ostativa al rilascio della licenza.
Anche un singolo episodio di assunzione di cocaina costituisce valido motivo per il diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, avendo la normativa del settore finalità cautelari.
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