giovedì 27 settembre 2012

Molise: sospesa parte del calendario venatorio su ricorso AVC-LAC

Salva la lepre comune, grazie al ricorso al TAR del Molise promosso dall’Associazione Vittime della Caccia e dalla LAC. Il Decreto del TAR di fatto sospende una parte del calendario venatorio proprio nei punti che riguardano la caccia alla lepre comune. La sospensiva è emanata in attesa della discussione di merito prevista per l’11 ottobre.

Fonte: geapress.it del 27 settembre 2012




N. 00132/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00218/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2012, proposto da:
Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia in persona del Presidente in carica e Associazione vittime della caccia in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro
Regione Molise in persona del Presidente in carica;

nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento parziale della delibera della Giunta Regione Molise n. 461 del 26/7/12 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale con la quale si approva il calendario venatorio limitatamente ai seguenti punti: 1) art. 3 comma a) dell'allegato calendario venatorio : tempo di caccia alla lepre comune; 2) art. 3 commi g - h ed i) dell'allegato calendario venatorio: caccia agli ungulati

Visto il ricorso;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel suindicato ricorso, notificata a mezzo fax il 12 settembre e depositata il 21 settembre 2012;
Considerato che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è fissata per il giorno 11 ottobre 2012 e che, per tale data, il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato;
Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 comma 1 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell’adozione di misure cautelari provvisorie, limitatamente al periodo previsto per la caccia alla lepre in difformità dal parere reso dall’ISPRA;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata istanza provvisoria e sospende l’efficacia degli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 11 ottobre 2012 con inizio alle ore 9.30.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2012.



Il Presidente
Goffredo Zaccardi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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