CAMPOBASSO Niente proiettili di piombo per la caccia al cinghiale in Molise, perché sono nocivi per la salute umana. È il senso di una sentenza destinata a «fare giurisprudenza» e anche parecchio clamore nel mondo venatorio, emessa dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato dalla Lega per l’abolizione della caccia e dall’associazione «Vittime della caccia». La prescrizione non riguarda solo i cinghiali, ma tutti gli ungulati, e quindi anche daini, caprioli e mufloni. Le due associazioni avevano impugnato il calendario venatorio regionale per due aspetti, entrambi condivisi dal Tar: il primo si riferiva alla durata del periodo di caccia alla lepre, che deve essere circoscritto tra il 15 ottobre e il 30 novembre come raccomanda l’Ispra, l’Isituto per la tutela della fauna selvatica, e non tra il 16 settembre e il 31 dicembre 2012 come voleva la Regione. Il secondo profilo riguardava proprio la tipologia di proiettili usati per la caccia agli ungulati, tra cui il cinghiale. Contro il ricorso degli ambientalisti si erano costituiti la Regione, e il comitato di gestione di un ambio territoriale di caccia di Campobasso, che tra l’altro avevano proposto un’eccezione di competenza territoriale. «Se è vero che la fauna selvatica è proprietà dello Stato - hanno chiarito i giudici - è altresì vero che tutti i provvedimenti impugnati sono atti della Regione», e in quanto tali esplicano i propri effetti in Molise.
I giudici (Goffredo Zaccardi, presidente, Orazio Ciliberti, estensoreAntonio Andolfi, referendario), hanno ricordato che il parere dell’Ispra non può essere disatteso. si dà il caso che proprio in quel parere l’Istituto avesse invitato la Regione Molise a proibire l’uso delle munizioni di piombo nella caccia agli ungulati, poiché tale elemento «risulta nocivo sia per l’uomo sia per i rapaci necrofagi, quando essi assumono nella nutrizione la carne di ungulati attinti da piombo. Anche tale parere tecnico è stato inopinatamente disatteso dalla Regione, nella parte dei provvedimenti impugnati in cui ha omesso di vietare l’utilizzo di munizioni in piombo nella caccia agli ungulati».
Secondo il Tar l’amministrazione, oltre tutto, avrebbe dovuto motivare con argomenti plausibili le ragioni per le quali ha ritenuto di non seguire le indicazioni dell’organismo tecnico, e non lo ha fatto. Per questo motivo ha dichiarato illegittimi i provvedimenti impugnati « per eccesso di potere e per difetto di motivazione». condannando la Regione al pagamento di una parte delle spese di giudizio.
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