Comunicato stampa del 27 maggio 2013
La Corte Costituzionale boccia il calendario venatorio della Toscana. Zanoni: «Ora anche la Lombardia deve fare un passo indietro»
Il 20 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Calendario Venatorio della Toscana, perché approvato con Legge regionale e non con delibera amministrativa. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Alla luce di quanto stabilito dalla Corte, il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, provveda immediatamente a predisporre il calendario venatorio della prossima stagione di caccia con atto amministrativo e ritiri quello in vigore».
Il 20 maggio 2013, la Corte Costituzionale, presieduta dal giudice Franco Gallo, con sentenza numero 90/2013, ha decretato l’illegittimità della Legge Regionale della Toscana numero 20 del 2002, laddove prevede che il calendario venatorio sia approvato con legge di durata pluriennale piuttosto che con atto deliberativo annuale.
In particolare, la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 7 della Legge Regionale del 10 giugno 2002 numero 20 recante “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, numero 3” (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Il calendario venatorio, infatti, è stato approvato non con un provvedimento amministrativo, ma attraverso un atto avente forza di legge, sganciato dal riferimento ad un arco temporale proprio del provvedimento amministrativo annuale.
Nel 2010, WWF, LIPU, ENPA, LAC, LAV, Legambiente e Animalisti Italiani presentarono un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana contro il calendario venatorio della Provincia di Firenze. Il TAR, con ordinanza del 20 ottobre 2011 numero 267, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, ritenendo fondata la richiesta delle Associazioni e ha sottoposto la norma regionale toscana a valutazione da parte della Corte Costituzionale.
La Corte ha confermato che le Associazioni hanno ragione, sia su questo punto, sia su altri due punti: caccia agli ungulati su terreno innevato e per periodi diversi rispetto a quelli indicati dalla legge quadro e non necessità di utilizzo del tesserino venatorio nelle aziende agrituristico venatorie. Su questi due punti, la Regione Toscana ha già modificato le norme impugnate e dichiarate illegittime dalla Corte.
Adesso, però, la Regione dovrà procedere anche alla modifica del Calendario venatorio da Legge in delibera annuale.
L’eurodeputato Andrea Zanoni, vice Presidente dell’Intergruppo per il Benessere degli Animali al Parlamento europeo ha affermato: «Approvare un calendario venatorio con una legge anziché con un atto amministrativo agli occhi dei profani può sembrare differenza di poco conto. In realtà, è un aspetto importantissimo per la tutela della fauna selvatica. Il calendario con validità annuale permette di poter adeguare le scelte di gestione faunistica alle situazioni e, quindi, di poterle tempestivamente modificare per problemi che singole specie possono incontrare per vari motivi o per difficoltà della fauna dovute a situazioni climatiche. Ora, la Regione Toscana deve fare marcia indietro e correggere il madornale errore. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, chiedo alla Lombardia e al Presidente Roberto Maroni di ritirare immediatamente il calendario venatorio approvato il 2 agosto 2004 con Legge regionale numero 17, quindi illegittimo. Va inoltre ricordato che, mentre un calendario venatorio approvato per legge risulta blindato, ovvero non può essere impugnato al TAR, se approvato con delibera può essere facilmente impugnato davanti ad un Tribunale amministrativo da una o più associazioni animaliste e/o ambientaliste».
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